Quindicenni speranza rientrare Ottava Salvaguardia? Tabella

Ne abbiamo scritto e sottolineato l’importanza per la categoria dei quindicenni messi da parte e discriminata nella manovra messa a punto ad ottobre ed in attesa di esito favorevole nei prossimi giorni dalla Commissione Lavoro, sembra che una speranza anche per loro esista nel rientrare nell’Ottava Salvaguardia, su Pensioni Oggi un articolo di Eleonora Accorsi spiega chiaramente la situazione con una tabella riassuntiva che postiamo nei punti più salienti.

Articolo di Eleonora Accorsi su Pensioni Oggi del 17 novembre 2016:

… ‘Tra questi ci sono anche i lavoratori e le lavoratrici quindicenni, cioè coloro che, in virtu’ dell’articolo 2 del Dlgs 503/1992, possono tutt’ora mantenere il requisito contributivo minimo di 15 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta di un beneficio spesso trascurato ma comunque da tenere sott’occhio anche se per poter entrare nella salvaguardia occorre, al pari degli altri lavoratori, rispettare diversi paletti e condizioni, un vero e proprio slalom.

Bisogna infatti alternativamente: 1) essere stati autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011 ed aver versato almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011; 2) si può non aver versato tale contributo volontario a condizione di avere comunque almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita’ lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 purchè alla data del 30 novembre 2013 non si sia più svolta attivita’ lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 3) aver risolto il rapporto di lavoro in via consensuale con il datore di lavoro entro il 30 giugno 2012; 4) aver rassegnato le dimissioni o licenziamento, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011; 5) aver lavorato con contratti a tempo determinato nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011 con esclusione, comunque, dei rapporti agricoli o stagionali; 6) aver fruito del congedo straordinario per assistere un figlio disabile nel 2011. 

Inoltre la decorrenza della prestazione pensionistica, calcolata con le regole vigenti al 2011, deve maturarsi entro il 6 gennaio 2018 per i profili di tutela di cui ai punti 2 e 5; al 6 gennaio 2019 negli altri casi (si rammenta che in Parlamento c’è comunque la proposta di portare al 6 gennaio 2019 il limite temporale anche nei profili di cui ai punti 2 e 5). 

Tabella riepilogativa di entra nell’Ottava Salvaguardia
ottava-salvaguardia-bilancio

C’è da dire che nonostante questa apertura molte delle potenziali interessate non riescono a centrare tali requisiti. Diverse lavoratici, come ricordano dal Comitato Deroghe Legge Amato, infatti avevano già raggiunto il requisito di 15 anni di contributi nel 1992 e pertanto o non avevano versato i contributi volontari o si erano dimesse dal posto di lavoro ben prima del 1° gennaio 2007 contando di poter agguantare una pensione entro i 60 anni. Proprio per questa ragione il Comitato ha sperato fino all’ultimo che nella ottava salvaguardia ci fosse una tutela ad hoc in grado di mantenere la vecchia normativa a prescindere dalla data di nascita delle lavoratrici e dai vari paletti sopra indicati. 

Si ricorda che con l’ottava salvaguardia possono uscire anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS entro il 20 luglio 2007 che abbiano raggiunto i 57 anni di età unitamente a 35 anni di versamenti più gli adeguamenti alla speranza di vita istat. Nei loro confronti continua, infatti, ad operare la deroga Maroni prevista dall’articolo 1, co. 8 della legge 243/04 come successivamente modificata dalla legge 247/07. Come per i quindicenni, anche in tal caso al beneficio sono ammessi coloro che si riconoscono in uno dei profili di tutela sopra menzionati e sempre che rispettino il vincolo di decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018 o 6 gennaio 2019. 

Fonte: PensioniOggi

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